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venerdì 20 luglio 2012

NASCE IL NUOVO TARANTO

S T A T U T O
DENOMINAZIONE
Articolo 1
1.1 E’ costituita la società sportiva dilettantistica a re-sponsabilità limitata denominata:
"TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA".
1.2 L’Associazione di Promozione Sociale "FONDAZIONE TARAS 706 a.C." (di seguito, per brevità “FONDAZIONE TARAS 706 a.C.”) è l’unica associazione che rappresenta la partecipazione di tut-ti i tifosi in seno alla Società, la qualifica come partecipa-ta dagli stessi, per mezzo di opportuna rappresentanza demo-craticamente eletta, e partecipa alla costituzione della So-cietà per volontà e nello spirito del proprio statuto, a tute-la dei tifosi della città di Taranto.
OGGETTO Articolo 2
2.1 La Società è senza scopo di lucro e ha per oggetto l'eser-cizio di attività sportive dilettantistiche ed in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federa-zione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi Organi (di seguito F.I.G.C.).
Il presente Statuto non potrà derogare alle norme previste da-gli Statuti e dai Regolamenti Federali, in quanto contenenti disposizioni specificamente inerenti alla organizzazione delle società affiliate o alla gestione delle stesse. Nell'ambito delle attività connesse e strumentali, consentite dalle norme vigenti, la Società può:
a) gestire impianti sportivi per usi propri o commerciali;
b) svolgere attività editoriale e tipografica e/o informatica o comunque attinente alla diffusione e allo sfruttamento dell'immagine, così come anche attività di produzione e vendi-ta di materiale anche a scopi promozionali e pubblicitari. Es-sa potrà inoltre svolgere direttamente e/o indirettamente at-tività di merchandising e pertanto produrre, commercializza-re, distribuire e vendere, anche per corrispondenza, all'in-grosso e/o al minuto, generi di abbigliamento casual, sporti-vo e/o tecnico, gadget in genere e ogni altro prodotto commer-ciabile col marchio sociale.
Per l'attuazione dell'oggetto sociale la Società può:
a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobilia-re e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e perti-nente;
b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagi-ne utilizzando modelli, disegni, segni distintivi ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.
La Società può detenere partecipazioni anche in società pro-
duttive di servizi e commerciali comunque connesse con il pro-prio oggetto sociale.
Il possesso di partecipazioni in altre società o enti aventi attività analoga o affine è regolato dalle norme e dalle di-rettive della F.I.G.C., nonché dalle disposizioni applicabili in materia.
SEDE
Articolo 3
3.1 La società ha sede in Taranto.
3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire filiali, rappresentanze, agenzie e succursali e di sopprimerle, ferma restando la competenza dell'assemblea per le sedi secondarie.
La decisione di trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato deve essere approvata con il voto favo-revole di FONDAZIONE TARAS 706 a.C., configurandosi il voto con-trario di FONDAZIONE TARAS 706 a.C. alla decisione come diritto di veto espressamente riconosciuto secondo la disciplina di cui all’art. 2468 del Codice Civile e, quindi, quale “diritto particolare” riconosciuto in via esclusiva al detto socio.
DURATA
Articolo 4
4.1 La durata della società è stabilita sino al 31/12/2050.
CAPITALE
Articolo 5
5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00)
5.2 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capita-le sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall’articolo 2482 bis, comma secondo, c.c., in previsione dell’assemblea ivi indicata.
5.3 I soci avranno facoltà, su richiesta dell'organo ammini-strativo, di effettuare finanziamenti alla società onerosi o gratuiti con obbligo di rimborso purché sussistano i requisiti normativi.
DOMICILIAZIONE E PARTECIPAZIONE
AL CAPITALE AL CAPITALE SOCIALE
Articolo 6
6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, si intende eletto ove risultante dal Registro Imprese.
6.2 Non può essere socio la persona fisica o la persona giuri-dica o l’ente collettivo, anche privo di personalità giuridi-ca:
1) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giu-dicato, a pena detentiva per un tempo non inferiore a 3 (tre) anni, per qualsiasi reato previsto dalle norme che disciplina-no l’attività sportiva e l’ordinamento sportivo, o dalle norme in materia di fallimento o procedure concorsuali, con partico-lare riguardo alle società sportive, o dalle norme in materia societaria, bancaria, finanziaria, assicurativa, tributaria,
strumenti di pagamento, per reati contro la pubblica ammini-strazione, la fede pubblica, il patrimonio,l'ordine pubblico e l'economia pubblica (inclusi, i reati concernenti l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose), e, se persona giuridica, che abbia ripor-tato condanna per gli illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 dipendenti da reato per cui è stata inflitta alle persone fisiche indicate nel D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per un tempo non inferiore a 3 (tre) anni; sal-vi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Il medesimo criterio vale anche in caso la pena prevista per gli illeciti di cui al presente punto 1) sia applicata su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
2) coloro nei confronti dei quali sia stata pronunciata deca-denza o revoca dell’affiliazione ai sensi delle disposizioni della federazione sportiva di competenza, salvi gli effetti della riabilitazione.
Inoltre, partiti politici o associazioni politiche non posso-no, in alcun caso, essere soci.
6.3 In caso di persona giuridica od ente collettivo, le condi-zioni previste dal presente articolo devono ricorrere anche nei confronti del socio che controlla, direttamente o indiret-tamente, la persona giuridica o l’ente collettivo e anche nei confronti di coloro che hanno la rappresentanza legale o i lo-ro amministratori con delega.
TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI
Articolo 7
7.1 Qualora un socio intenda cedere, a titolo oneroso, in tut-to o in parte la propria quota a soggetti diversi dagli altri soci, deve farne prima offerta, con raccomandata A.R. conte-nente l'indicazione del prezzo richiesto, agli altri soci i quali, ciascuno in proporzione alla quota già posseduta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto al prezzo indicato.
Il diritto dovrà essere esercitato nel termine di trenta gior-ni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale l'alienan-te sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, la quota offerta. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo indicato dall'alienante nell'offerta di vendita. Per le porzioni di quota non optate, i soci accettanti hanno diritto di prelazione nell'acquisto nelle rispettive proporzioni, sempre alle stesse condizioni.
Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato per l'intera quota o porzione offerta in vendita, l'alienante avrà diritto di cederla a terzi nei termini di cui sopra.
7.2 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l’osservanza di quanto prescritto nel presente articolo 7 e dei requisiti previsti dall’articolo 6, l’acquirente non avrà diritto di es-sere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà comunque legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti ammi-
nistrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.
7.3 L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è sog-getta a quanto disposto dal presente articolo.
MORTE DEL SOCIO
Articolo 8
8.1 Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili a cau-sa di morte. Pertanto, in caso di decesso di un socio, la sua partecipazione sociale si accrescerà automaticamente agli al-tri soci superstiti, in proporzione alle quote di capitale sottoscritte, con onere, in capo ai soci superstiti di liqui-dare la partecipazione agli eredi del socio defunto, secondo le norme previste in materia di recesso. Resta salva la facol-tà, concessa ai soci superstiti, di acconsentire che gli eredi del socio deceduto subentrino nella quota relitta, previo ac-cordo coi medesimi.
RECESSO
Articolo 9
9.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dagli articoli 2473, primo e secondo comma, e 2497 quater, primo comma, c.c.. e in tutti i casi in cui lo preveda la legge o il presente statuto.
9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne co-municazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro imprese o, se non previ-sta, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l’indicazione delle ge-neralità del socio recedente e del domicilio per le comunica-zioni inerenti al procedimento.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisio-ne, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunica-zione è stata spedita alla sede della società.
Dell’esercizio del diritto di recesso deve essere fatta anno-tazione nel libro dei soci.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall’esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
AMMINISTRATORI
Articolo 10
10.1 La Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero dispari variabile di membri, da un mini-mo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove), determinato dai soci in occasione della nomina, ed eletto dall’assemblea con l’osservanza delle seguenti disposizioni.
10.2 Il socio FONDAZIONE TARAS 706 a.C. ha il diritto particola-
re ex art. 2468 del Codice Civile alla nomina di 1 (uno) com-ponente nel caso in cui il Consiglio sia composto da 3 (tre) membri e 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione in tutti gli altri casi, configurandosi tale diritto come un “diritto particolare” esercitabile esclusivamente dal detto socio; la nomina è espressa in sede dell’assemblea di nomina del Consiglio di Amministrazione. FONDAZIONE TARAS 706 a.C. vota nelle delibere per la nomina degli altri amministratori.
10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.
10.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.
10.5 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-bri un Presidente, e può anche eleggere, ove lo creda opportu-no, un Vice Presidente ed un Segretario anche estraneo.
10.6 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo punto 10.10, possono essere a-dottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
10.7 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particola-ri vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori; da tali documenti devono risultare con chia-rezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisio-ne.
10.8 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
10.9 Le decisioni degli amministratori devono essere trascrit-te senza indugio nel libro delle decisioni degli amministrato-ri. La relativa documentazione è conservata dalla società.
10.10 In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
10.11 In questo caso il Presidente convoca il consiglio di am-ministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i la-vori e provvede affinché tutti gli amministratori siano ade-guatamente informati sulle materie da trattare.
10.12 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
10.13 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
10.14 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il re-visore, se nominati.
10.15 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di am-ministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in ca-rica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
10.16 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-tori.
10.17 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle se-guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accerta-re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-zione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE
Articolo 11
11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o di-missioni o per il periodo determinato dai soci al momento del-la nomina e sono rieleggibili.
11.2.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo ammini-strativo è stato ricostituito.
11.2.2 Se viene a mancare uno degli amministratori (diverso dagli amministratori nominati da FONDAZIONE TARAS 706 a.C. ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del presente statuto), gli al-tri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione: l’amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica sino al primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione; se viene mancare un amministratore nominato da FONDAZIONE TARAS
706 a.C. ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del presente statu-to, la sostituzione viene effettuata da FONDAZIONE TARAS 706 a.C.; se, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica la maggio-ranza degli amministratori, decade l’intero Consiglio di Ammi-nistrazione e deve essere convocata senza indugio l’assemblea dei soci per la nomina dei nuovi amministratori (clausola c.d. simul stabunt simul cadent).
11.3 Non può essere nominato amministratore, e se nominato de-cade, chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e deca-denza previste dall’ordinamento sportivo e nelle condizioni previste nell’articolo 6 del presente Statuto.
POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
Articolo 12
12.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, e in particolare sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che per legge o per Statuto sono in modo tassativo devoluti all’Assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere in-dicati limiti ai poteri degli amministratori.
L'organo amministrativo ha, tra le altre, la facoltà di effet-tuare qualsiasi operazione per accedere a finanziamenti, cre-diti consentiti da leggi speciali a breve, medio e lungo ter-mine, di disporre le aperture di conto corrente di ogni genere con possibilità di prelevamenti da detti conti anche mediante emissione di assegni – anche allo scoperto nei limiti del fido consentito – di provvedere al rilascio di pagherò diretti, cambiali tratte, alla girata di cambiali, assegni e vaglia cambiari allo sconto ed all’incasso, alla richiesta di apertu-ra di credito in conto corrente e di credito in genere, anti-cipazioni su titoli, e/o documenti, acquistare, vendere, per-mutare beni mobili, assumere obbligazioni anche cambiarie, au-torizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico e privato, transigere e compromettere. Po-trà compiere operazioni di qualunque genere presso Banche e Istituti di Credito.
12.2 L’organo amministrativo potrà acquistare, vendere, permu-tare beni immobili e beni mobili registrati, assumere obbliga-zioni garantire ipotecariamente e contrarre mutui ipotecari, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti dell’articolo 2 del presente statuto, consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche locali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da ogni responsabilità, assumere parenti e affini quali dipendenti della società, solo se preventivamente auto-rizzato dai soci.
12.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o par-te dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposi-
zioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 del Codice Civile e, con riferimento alla periodicità indicata nel comma quinto dell’art. 2381 del Codice Civile, gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione con ca-denza bimestrale.
Il comitato esecutivo ovvero l’amministratore o gli ammini-stratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordina-ria e straordinaria amministrazione con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell’art. 2475 comma 5 del Codice Civile. Inoltre, spettano alla compe-tenza esclusiva e non delegabile del Consiglio di Amministra-zione, le decisioni sulle seguenti materie, da approvare me-diante metodo collegiale e con maggioranza semplice dei pre-senti:
a) determinare gli obiettivi e le strategie di indirizzo gene-rale della gestione della Società;
b) determinare il piano industriale / business plan plurienna-le e del budget annuale;
c) determinare l’assetto organizzativo, amministrativo e con-tabile della Società;
d) nominare e revocare l’amministratore delegato (o gli ammi-nistratori delegati), determinandone i poteri;
e) nominare e revocare il comitato esecutivo, determinandone i poteri, nonché nominare e revocare eventuali comitati interni;
f) nominare e revocare il direttore sportivo e il segretario che cura i rapporti con la lega di settore e la FIGC;
g) predisporre i progetti di fusione e di scissione e formula-re proposte di aumento di capitale all’assemblea dei soci.
12.4 Possono essere nominati direttori, institori o procurato-ri per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
RAPPRESENTANZA
Articolo 13
13.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o al Vice presidente, in caso di assenza o di impedimento del primo, o agli Amministratori De-legati nei limiti della delega.
13.2 La rappresentanza della società spetta anche ai diretto-ri, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri lo-ro conferiti nell'atto di nomina.
COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
Articolo 14
14.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese soste-nute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre as-segnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, o un compenso proporzionale agli utili netti di eserci-zio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.
14.2 A nessun amministratore designato mediante nomina diretta da parte di FONDAZIONE TARAS 706 a.C. spetteranno compensi od emolumenti, salvo che siano a questi attribuiti deleghe, pote-ri o funzioni da parte della Società.
DECISIONI DEI SOCI
Articolo 15
15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-tenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomen-ti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l’approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
b) la nomina e i compensi degli amministratori;
c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-cale o del revisore;
d) le modificazioni dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-stanziale modificazione dell’oggetto sociale o dei colori so-ciali o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e del marchio sociale;
f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
g) le decisioni di cui all’art.12.2.
h) la cessione o il conferimento dell’azienda sportiva o di rami di azienda sportiva e dei marchi e degli altri diritti di proprietà intellettuale della Società.
La decisione che comporti o sia relativa alla modifica dei di-ritti particolari attribuiti a FONDAZIONE TARAS 706 a.C. dal presente statuto ai sensi dell’art. 2468 del Codice Civile, può essere approvata a maggioranza semplice del capitale vo-tante, purché consti il voto favorevole di FONDAZIONE TARAS 706 a.C.. Le decisioni relative ai colori sociali ed al marchio e quelle di cui alle lettere f), g) ed h), nonchè le decisioni di fusione e di scissione di competenza dei soci e le decisio-ni di modifica dell’articolo 1 dello Statuto, devono essere approvate con il voto favorevole di FONDAZIONE TARAS 706 a.C.. In tutti i casi indicati in quest’ultimo comma del presente articolo, il voto contrario di FONDAZIONE TARAS 706 a.C. alla decisione si configura come diritto di veto espressamente ri-conosciuto secondo la disciplina di cui all’art. 2468 del Co-dice Civile e, quindi, quale “diritto particolare” riconosciu-to in via esclusiva al detto socio. Il voto di FONDAZIONE TARAS 706 a.C. è espresso dal presidente o da un componente del con-siglio direttivo di FONDAZIONE TARAS 706 a.C., all’uopo delega-to.
15.3 E’ necessaria la decisione dei soci che autorizzi l’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due
anni dalla iscrizione della società nel registro delle impre-se.
CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO
Articolo 16
16.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo arti-colo 17, le decisioni dei soci possono essere adottate median-te consultazione scritta ovvero sulla base del consenso e-spresso per iscritto; in tali casi deve essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rap-presentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 20.2 del presente statuto. Il procedi-mento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
16.2 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente ar-ticolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.
ASSEMBLEA
Articolo 17
17.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indi-cate nel precedente articolo 15.2 lettere d), e), f), g) ed h) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano al-meno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci de-vono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
17.2 L'assemblea deve essere convocata dall’organo amministra-tivo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal collegio sin-dacale, se nominato, o anche da un socio.
17.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto gior-ni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque gior-ni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera racco-mandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aven-ti diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulte-riore di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.
17.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'in-tero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci e
il revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministra-tori, i sindaci o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita di-chiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati degli argomenti all'ordine del giorno della riunione e di non opporsi alla trattazione.
SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
Articolo 18
18.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di que-sti, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
18.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la rego-lare costituzione, accertare identità e legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
18.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-ne;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video col-legati a cura della società, dove gli intervenuti potranno af-fluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.
In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
DELEGHE
Articolo 19
19.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella dele-ga deve essere specificato il nome del rappresentante.
19.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
19.3 E’ ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
19.4 La rappresentanza non può essere conferita ad amministra-tori, ai sindaci o al revisore, se nominati.
QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Articolo 20
20.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capita-le sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto al successivo punto 20.3.
In caso di richiesta di revoca dell'Organo Amministrativo o di uno dei suoi componenti, la delibera si intende approvata qua-lora sia presente ed abbia votato favorevolmente alla revoca anche solo il cinquanta per cento del capitale sociale, anche se l'altro cinquanta per cento abbia votato in senso contrario alla revoca.
20.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rap-presentino la maggioranza del capitale sociale.
20.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attri-buiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell’articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.
20.4 Salvo quanto previsto con riferimento ai diritti partico-lari riconosciuti in via esclusiva a FONDAZIONE TARAS 706 a.C. ai sensi dell’art. 2468 del Codice Civile, il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze e i diritti particolari di FONDAZIONE TARAS 706 a.C..
20.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si ap-plica l’articolo 2368, comma 3 c.c..
ORGANO DI CONTROLLO
Articolo 21
21.1 La società può nominare l’organo di controllo, questo ha i doveri, le competenze ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla so-cietà; in alternativa e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società può nominare un revisore contabile che svolga funzioni di controllo contabile sulla società ed allo stesso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2409 - ter e 2409 - sexies c.c..
21.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina dell’organo di controllo è obbligatoria ed allo stesso si applicano le disposizioni del codice civile in tema di società per azioni.
21.3 Nel caso di organo di controllo monocratico, la nomina
spetta alla FONDAZIONE TARAS 706 a.C.. Nel caso di organo di con-trollo collegiale, alla FONDAZIONE TARAS 706 a.C. spetta la nomina della maggioranza dei membri.
BILANCIO ED UTILI
Articolo 22
22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 30 giugno di ogni an-no.
22.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro cento-venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ri-correndo i presupposti di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c., entro centottanta giorni; in questi ultimi casi, l'orga-no amministrativo segnala nella relazione prevista dall'arti-colo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.
22.3 La Società, non avendo finalità lucrative, non potrà in alcun modo, neanche in forma indiretta, distribuire utili ai soci. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, dovran-no essere interamente reinvestiti nella Società per il perse-guimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 23
23.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
23.2 L'assemblea, se del caso convocata dall’organo ammini-strativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo.
23.3 Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ai fini sportivi senza che i soci abbiano alcun diritto sul resi-duo attivo della liquidazione, fatta salva diversa destinazio-ne imposta dalla legge.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 24
24.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovve-ro tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti dispo-nibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nomina-to dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più dili-gente. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell’arbitro.
24.2 L’arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla no-mina. L’arbitro deciderà, nei casi in cui è ammissibile per legge, in via irrituale secondo equità.
24.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risolu-zioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
24.4 L’arbitro determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti.
24.5 La disciplina sopra prevista si applica anche alle con-troversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale
24.6 La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novan-ta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 9 del presente statuto.
DISPOSIZIONI VARIE E DI RINVIO
Articolo 25
Si precisa che:
* le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la Società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale;
* la Società deve indicare l’eventuale propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese;
* per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e di società sportive dilettantistiche.
Nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabi-lità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare e-ventuali lacune di disciplina, si applicheranno, se compatibi-li le norme in tema di società per azioni.

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